Vedi un Esempio di cartello di cantiere
In merito ai lavori in corso difronte al cimitero di Garbatola, (vedi post del 22/6/2010) un concittadino, nei commenti ci avvisava sulla magica sparizione del cartello di cantiere da noi fotografato. In effetti, preso atto della strana sparizione, pensavamo che altrettanto magicamente potesse ricomparire un cartello da 1 metro per 2 (come previsto dalla legge) debitamente compilato in tutti i punti.
Invece, nulla di tutto ciò, anzi, compare la fotocopia del cartello precedente con una anomalia ancor più clamorosa, la cifra economica passa dai precedenti € 512.000,00 agli attuali € 504.500,00. Un refuso o un pentimento?
Vedere un cantiere di lavori pubblici senza il cartello previsto dall'articolo 18 della legge 55/90 è un segnale di evidente irregolarità, una violazione al regolamento edilizio dei lavori pubblici, che apre innumerevoli sospetti su tutta l'opera; dal bando per l'appalto, alla liquidazioni degli importi dovuti all'impresa per l'opera in oggetto.
Valgono regole meno restrittive per i cantieri privati, ma quando si tratta di opere pubbliche si deve essere rigorosi. Sulle opere pubbliche è fondamentale che qualunque cittadino trovi risposte immediate a molteplici domande, risposte che in genere è in grado di offrire proprio il cartello di cantiere. Un adempimento preliminare all'attivazione del cantiere fonte di responsabilità anche gravi per l'impresa esecutrice ed il responsabile dell'ufficio LLPP; un atto programmato e regolamentato dalla legge, al fine di garantire la conformità e la trasparenza necessaria a chi paga le opere: i contribuenti. Noi Cittadini. Soprattutto, un aspetto che permette agli organi di vigilanza (?) di capire a colpo d'occhio se ci sono incongruenze da accertare e denunciare alle autorità competenti.
Nel caso specifico, l'omissione di questa banalissima operazione crea di per sé un colpevole sospetto. Ostinarsi, dopo la nostra segnalazione scritta, a commettere lo stesso errore apponendo il medesimo cartello fuori norma con le cifre ribassate, avvalora di gran lunga i sospetti che vi sia qualcosa di poco chiaro.
Tuttavia per quanto riguarda i lavori privati e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole, la norma di riferimento è l'art. 27 c.4 del testo unico edilizia. Questa legge prevede l'intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cantiere debitamente compilato, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Per le opere pubbliche valgono regole analoghe, oltre l'art. 18 della legge 55/90 specifico per i cantieri dei lavori pubblici, poi vi sono sempre i regolamenti edilizi comunali che possono contenere spesso una disciplina particolare dei cartelli di cantiere, ma occorre che tali prescrizioni siano in linea con quanto previsto dalle leggi nazionali di cui abbiamo detto.
Badate bene, se sfugge qualcosa ai controllori... non è detto che debba sfuggire anche ai cittadini.
Badate bene, se sfugge qualcosa ai controllori... non è detto che debba sfuggire anche ai cittadini.
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